CU 2026: scadenze, invio telematico, sanzioni e ravvedimento. Tutto ciò che serve sapere per rispettare il 16 marzo, il 30 aprile e 31 ottobre
Il 16 marzo 2026 è il termine centrale per la consegna della CU 2026 (anno d’imposta 2025) ai percipienti i redditi da lavoro dipendente, pensioni, ecc. La scadenza è anche per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate. Questo passaggio è importante perché i dati confluiscono nei controlli automatizzati e nella dichiarazione precompilata.
In CU 2026 rientrano tutti i sostituti d’imposta che nel 2025 hanno erogato somme o valori soggetti a ritenuta, oppure hanno gestito contributi previdenziali e assistenziali o premi INAIL. L’obbligo resta anche quando non sono state operate ritenute, se comunque esistono contribuzione o coperture assicurative collegate al rapporto.
Entro il 16 marzo 2026 vanno trasmesse all’Agenzia Entrate le certificazioni legate a lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo non abituale e redditi diversi; nello stesso termine va consegnata la versione sintetica al percipiente. Per le certificazioni con soli redditi da arti e professioni esercitate abitualmente (e alcune categorie come agenzia e procacciamento) la scadenza dell’invio è il 30 aprile 2026, fermo restando la consegna al percipiente entro il 16 marzo. Se, invece, la certificazione contiene esclusivamente redditi esenti o non utilizzabili per il 730 precompilato 2026, l’invio può arrivare al 31 ottobre 2026, in linea con il Modello 770/2026. Anche in tal caso, comunque, la consegna al percipiente deve chiudersi al 16 marzo.
Nel lavoro di pianificazione, CU 2026 richiede, quindi, un controllo preliminare: tipologia di reddito certificato, scadenza applicabile e quantità di certificazioni da gestire, così da ridurre il rischio di errori e invii tardivi.
Invio telematico: canali, flussi e prova della trasmissione
L’invio all’Agenzia Entrate è solo telematico, tramite Entratel o Fisconline, direttamente o con intermediari abilitati (art. 3, c. 3, D.P.R. 322/1998).
Il flusso comprende frontespizio, quadro CT e singole certificazioni.
Il quadro CT serve a comunicare l’indirizzo telematico per ricevere i 730-4 utili ai conguagli del 730/2026. Il sistema rilascia una prima presa in carico e poi una ricevuta di esito, che rappresenta la prova dell’adempimento. In caso di scarto del file inviato nei termini, l’invio non è considerato tardivo se la ritrasmissione corretta avviene entro il quinto giorno successivo alla data indicata nella ricevuta di scarto (Circ. Min. Finanze 195/E del 24.09.1999).
In CU 2026 può risultare utile dividere i flussi (ad esempio dipendenti da una parte, autonomi e redditi diversi dall’altra), purché restino rispettate le specifiche tecniche e l’invio delle parti necessarie.
Sanzioni: quanto costano omissioni, ritardi ed errori
Il quadro sanzionatorio è nell’art. 4, c. 6-quinquies, D.P.R. 322/1998: le violazioni tipiche sono omissione dell’invio, invio oltre i termini, dati inesatti/incompleti e mancata correzione di certificazioni errate.
Per ciascuna certificazione coinvolta la sanzione è pari a 100 euro, con tetto massimo di 50.000 euro per sostituto. Non opera il cumulo giuridico dell’art. 12, D. Lgs. 472/1997, quindi ogni certificazione può generare una sanzione autonoma.
Esiste però una riduzione “automatica” se la regolarizzazione avviene entro 60 giorni dalla scadenza ordinaria: la sanzione scende a un terzo, quindi circa 33,33 euro per certificazione, e il massimale si riduce a 20.000 euro.
Qui entra in gioco anche il ravvedimento operoso (art. 13, D. Lgs. 472/1997), oggi ammesso in modo chiaro per queste violazioni: l’Agenzia ha cambiato orientamento rispetto al passato (da Circ. 6/E/2015 a Circ. 12 del 31.05.2024). Tra le condizioni: iniziativa spontanea, assenza di atti già notificati, pagamento della sanzione ridotta con percentuali che variano in base al momento della regolarizzazione (da 1/9 a 1/5 del minimo).
Le modifiche al sistema sanzionatorio del D. Lgs. 87/2024 (in attuazione della L. 111/2023, art. 20) rendono l’intervento tempestivo ancora più conveniente: combinando la riduzione a un terzo entro 60 giorni e il ravvedimento entro 90 giorni (1/9), il costo residuo può scendere fino a 3,70 euro per certificazione.
Correzioni e annullamenti: come gestire CU 2026 senza peggiorare la posizione
Quando emerge un errore, la rettifica rapida evita effetti a catena sulla precompilata. Prima della scadenza, la correzione avviene con una nuova certificazione completa, selezionando l’opzione “Sostitutiva” nel frontespizio e indicando il protocollo telematico della certificazione da correggere. Se invece serve eliminare del tutto una certificazione già inviata, va usata la funzione di annullamento, sempre tramite apposita casella nel frontespizio.
Un punto operativo spesso sottovalutato: nello stesso invio non devono convivere certificazioni ordinarie e certificazioni sostitutive o di annullamento; ogni tipologia richiede una trasmissione distinta.
In chiusura, CU 2026 si gestisce bene con tre parole chiave: classificare le certificazioni per scadenza, inviare con ricevute e controlli, correggere subito ciò che non torna. Un’impostazione ordinata riduce sanzioni e contenziosi, e protegge anche la correttezza della dichiarazione precompilata.
Riassumendo
- CU 2026: scadenza principale fissata al 16 marzo 2026.
- Obbligo per sostituti d’imposta con redditi e contributi 2025.
- Invio telematico tramite Entratel o Fisconline con ricevuta di esito.
- Sanzione 100 euro per certificazione, massimo 50.000 euro.
- Riduzioni entro 60 giorni e ravvedimento operoso applicabile.
- Correzioni con invio sostitutivo o annullamento separato.