
Il requisito della regolarità fiscale come condizione “sine qua non” per i bandi
La sentenza n. 138 del 24 giugno 2025 della Corte costituzionale rappresenta un passaggio destinato a incidere profondamente anche nel settore delle concessioni demaniali marittime. Pur originata nell’ambito di un contenzioso sugli appalti pubblici, la pronuncia riafferma la piena applicabilità, anche alle procedure di affidamento delle concessioni balneari, del regime dei requisiti generali dettato dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, oggi sostituito dal d.lgs. 36/2023). In particolare, viene ribadita la validità dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016 (oggi sostanzialmente riprodotto negli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023), che prevede l’esclusione automatica dalle gare degli operatori economici per violazioni fiscali definitivamente accertate superiori alla soglia di euro 5.000, soglia mutuata dall’art. 48-bis d.P.R. 602/1973.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza di rimessione, aveva sollevato dubbi circa la compatibilità della norma con l’art. 3 della Costituzione, prospettando un contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità. La criticità segnalata era data dall’automatismo espulsivo: un debito verso l’erario di importo modesto, ma superiore ai 5.000 euro, poteva condurre all’esclusione anche da gare di rilevante valore economico, determinando una sproporzione evidente tra gravità della violazione e conseguenze sul piano concorsuale.
La Corte, pur riconoscendo che il parametro dei 5.000 euro trae origine da una disposizione esattiva (art. 48-bis cit.) non del tutto sovrapponibile al contesto dei contratti pubblici, ha ritenuto la disciplina conforme alla Costituzione. Secondo la Consulta, infatti, la finalità perseguita dal legislatore è quella di garantire integrità, affidabilità e par condicio tra i concorrenti, nonché di prevenire indebiti vantaggi competitivi derivanti dall’inadempimento degli obblighi fiscali.
Elemento centrale della pronuncia è l’affermazione della legittimità dell’automatismo espulsivo: superata la soglia dei 5.000 euro, l’operatore è automaticamente escluso, senza che la stazione appaltante (nel caso delle concessioni demaniali, l’ente concedente) possa valutare la proporzionalità rispetto al valore dell’affidamento. Ne consegue che la disciplina si applicherebbe anche ai bandi per l’assegnazione delle concessioni balneari che, secondo la legge 116/2024, saranno affidate entro il 2027 mediante procedure competitive. Si tratterebbe di una ricaduta di assoluto rilievo: tanto il concessionario di un piccolo chiosco stagionale quanto il gestore di un articolato complesso turistico-balneare sono assoggettati alla medesima regola; la perdita del requisito di regolarità fiscale oltre soglia comporta, in entrambi i casi, l’esclusione automatica.
Un ulteriore profilo di severità della disciplina, messo in luce dalla Corte, riguarda l’impossibilità di riammissione per effetto di condotte riparatorie poste in essere nel corso della procedura. A differenza di altre cause di esclusione (per esempio, le condanne penali), nel caso della violazione fiscale definitiva il requisito dovrebbe essere posseduto ab origine e mantenuto ininterrottamente. Di conseguenza, la regolarità tributaria e fiscale diventa un presupposto da presidiare non solo alla vigilia della gara, ma in maniera costante durante l’intero ciclo di vita dell’impresa. La Corte, pur dichiarando la questione non fondata, ha tuttavia rimesso al legislatore l’opportunità di una revisione della soglia o di una disciplina derogatoria che consenta la partecipazione agli operatori che provvedano a estinguere tempestivamente il debito prima della gara.
In attesa di eventuali interventi normativi, il settore balneare si trova a operare in un quadro di rigore assoluto, che non ammette margini di tolleranza né discrezionalità amministrativa. La sentenza n. 138/2025 pone quindi con chiarezza un punto fermo: per gli operatori balneari la regolarità fiscale non è più una variabile gestibile in via emergenziale, ma un requisito strutturale e strategico. Il rischio, concreto e immediato, è quello di essere esclusi dalle procedure di affidamento anche per posizioni debitorie di importo limitato, se non tempestivamente regolarizzate.
Il monito che ne deriva è evidente: i concessionari dovranno dotarsi di strumenti di monitoraggio costante della propria posizione tributaria, avvalendosi di consulenze specialistiche e adottando pratiche aziendali volte a prevenire qualsiasi consolidamento di debiti oltre la soglia legale. Infatti, tale causa di esclusione è neutralizzata se l’operatore economico, prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, ottiene un piano di rateizzazione del debito e ne rispetta regolarmente le scadenze. Tale piano è considerato un “impegno vincolante a pagare” che rende l’operatore nuovamente regolare ai fini della partecipazione alla gara. La rateizzazione del debito fiscale rappresenta quindi uno strumento efficace per garantire il possesso del requisito di regolarità fiscale e consentire la partecipazione alle procedure di appalto pubblico. Solo così sarà possibile affrontare le future procedure concorrenziali con la certezza di non incorrere in una causa di esclusione automatica.