
Si estinguono con la morte dell’autore della violazione: il principio di responsabilità personale ribadito dalla Cassazione civile (ordinanza n. 22476/2025)
Con l’ordinanza 4 agosto 2025, n. 22476 la V sezione della Corte di Cassazione chiarisce cosa accade alle sanzioni per mancato pagamento dei tributi in caso di morte dell’obbligato.
Nel corso di un contenzioso tributario instaurato da un contribuente alla CTR della Lombardia, contro la richiesta di un ingente importo preteso dall’erario per l’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi di investimenti all’estero, si verificava il decesso del contribuente.
Al momento della morte del ricorrente, il thema decidendum era già circoscritto alla quantificazione sanzionatoria, dunque si trattava di capire se il giudizio per le sole sanzioni tributarie potesse proseguire o meno nei confronti degli eredi.
Il decesso del contribuente, ricorda la Corte, ricade nell’ applicazione dell’art. 8 D.Lgs. n. 472/1997 a norma del quale “l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”. La disposizione contiene un principio di ordine generale, corollario del principio della responsabilità personale previsto dall’art. 2 del citato decreto.
Il legislatore, spiega la Corte, ha inteso infatti stabilire in modo chiaro e netto che il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell’autore della violazione.
L’ordinanza in esame richiama analoghi precedenti della Corte che hanno affermato il medesimo principio di diritto (n. 8097/2003, n. 18862/2005 e n. 21326/2006). Nella richiamata pronuncia del 2003 la Cassazione aveva affermato che il principio della responsabilità personale opera indipendentemente dal fatto che la sanzione sia stata già irrogata con provvedimento definitivo, pertanto qualora il contribuente deceda dopo essersi costruito in giudizio, viene meno l’interesse dell’amministrazione finanziaria allo stesso, dovendo tale interesse sussistere non solo al momento della instaurazione del contenzioso ma anche al momento della decisione.
Più di recente Cass. n. 25644 del 2018 e Cass. n. 26015 del 2022 hanno chiarito che una volta documentato il decesso del destinatario delle sanzioni tributarie, deve pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.
Lo stesso principio di responsabilità personale vale non solo per le sanzioni tributarie ma anche per le sanzioni amministrative in genere. Sul punto un’altra recente ordinanza la n. 29577 del 22/10/2021, ichiamando l’art. 7 della L. n. 689/1981 ha chiarito che la morte dell’autore della violazione comporta sempre l’estinzione dell’obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall’Amministrazione, la quale non si trasmette agli eredi.